Depurazione: servizio fantasma e tassa furba

di Emanuele Piccari.

Nel 1994, uscì una legge (n. 36) che riformò il sistema idrico italiano, allora frammentato in più di 5 mila aziende. Sembrava un’idea luminosa, ma, a distanza di 14 anni, la riforma è ancora in corso. Intanto, come era prevedibile, sono aumentate le tariffe. Fra queste, la legge ne introdusse una chiamata “tassa di depurazione”, poi diventata tariffa, con una furbata che ha consentito all’erario di applicarvi e incassare l’Iva del 10 per cento. Pochissimi Comuni avevano allora gli impianti di depurazione per pulire le acque fognarie prima che finissero in mare, ma la legge introdusse una seconda furbata: la tassa doveva essere pa¬gata in bolletta da tutti, anche se non c’era il depuratore, a condizione che il Comune accantonasse i soldi per costruirlo (art. 14, comma 1). Fu inventata, così, la tassa per un servizio inesistente.
Sorsero subito dei problemi. Perché dovevano pagarla anche gli utenti che non consumavano acqua, ma ai quali veniva addebitato un “quantitativo minimo”? La tassa di depurazione doveva essere pagata anche se non c’era la rete fognaria? Era chiaro che non aveva senso, perché, se non c’è la fogna, non si può utilizzare il depuratore.
E dovevano pagarla anche quelli che non scaricavano le acque reflue nella fogna, ma in una fossa biologica propria? A rigore no, ma molti gestori idrici la pretendeva¬no, incassando soldi che nella maggior parte dei casi non servivano a costruire i depuratori. Infatti, una legge del 2002 (n. 179) cambiò tutto, stabilendo, con una formulazione fumosa, che la tassa non doveva servire a finanziare la costruzione dei depuratori, ma doveva essere messa «a disposizione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, la cui utilizzazione è vincolata all’attuazione del piano d’ambito».
A un certo punto, qualcuno si è stufato di questo balletto e ha fatto ricorso a un giudice di pace, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale con la seguente domanda: è legittimo l’art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994, che obbliga l’utente a pagare la tassa di depurazione anche se non c’è il depuratore? La Corte costituzionale (sentenza n. 335/2008) ha detto che è illegittimo, perché la tassa è il corrispettivo di un servizio reso, quindi, se non vi è il servizio, non può essere chiesto il corrispettivo. Ora, dal momento del deposito della sentenza, l’obbligo di pagamento non esiste più, ove non c’è il depuratore.

1 thoughts on “Depurazione: servizio fantasma e tassa furba

  1. Tutto chiaro, ma chi ha la fossa biologica, come me, e quindi non è collegato all’impianto fognario del comune, deve continuare a pagare questa tassa o, interpretando la recente sentenza, non fruendo del servizio non sono tenuto al pagamento?

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